Serie C1 2017-2018
Juniores 2017-2018
Allievi 2017-2018
Femminile FIGC 17-18
Femminile UISP 17-18
- 24 agosto 2018 - ON LINE IL NUOVO SITO DEL FIRENZE
- 8 agosto 2018 - Benvenuta Valentina!
- 5 agosto 2018 - è nata Ginevra! Congratulazioni Juri!
- 1° agosto 2018- FEM: Un acquisto per rinforzare la porta
- 1° agosto 2018 - arriva Iacopo Gori, rinnova Damiano Lo Re
- 21 luglio 2018 - il punto sul mercato della squadra maschile
- 20 luglio 2018 - il Firenze C5 saluta Lorenzo Giorgi
Amici della Concordia | 0 : | 6 | Aton Green Florence |
||
---|---|---|---|---|---|
03-05-2013 21:00 |
C.U. N. 63 del 9/05/2013 – pag. 2693
45.- RECLAMO DELLA A.S.D. ATON GREEN FLORENCE AVVERSO REGOLARITA' GARA PLAY OUT AMICI DELLA CONCORDIA/A.S.D. ATON GREEN FLORENCE DEL 3.5.2013 (2-3).
L'A.S.D. Aton Green Florence propone reclamo, innanzi a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, avverso la omologazione della gara Amici della Concordia - Aton Green Florence, disputatasi il giorno 3 maggio 2013 e valevole per il Campionato di Calcio
a Cinque Serie C1 Play Out, chiedendo che venga inflitta - a norma dell'art. 17 C.G.S. - la punizione sportiva della perdita della gara alla S.C.S.D. Amici della Concordia per avere detta Societa', nel corso della gara stessa utilizzato il calciatore Pierfrancesco Palmeri colpito da squalifica. Sostiene la reclamante che il provvedimento sanzionatorio sarebbe stato adottato in data 2 maggio con Com. Uff. n. 62, per cui la sanzione irrogata (squalifica per UNA gara per recidiva in ammonizione IV infr.) avrebbe dovuto avere effetto proprio il giorno 3 maggio, a decorrere cioe' dal giorno successivo al comunicato ufficiale.
Il reclamo ha fondamento e va accolto. In ordine alla tesi sostenuta dalla reclamante relativa all'esecuzione delle sanzioni, rileva questo Giudice che la materia e' regolata in via esclusiva dall'art. 22 C.G.S. il quale al punto 2 stabilisce: ''le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice'' Tale norma oltre ad avere efficacia erga omnes ed ad avere quindi valore di notifica per tutti i terzi che da essa possono trarne un qualche interesse, assume importanza anche agli effetti della decorrenza per le eventuali impugnative.
Per questi motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Aton Green Florence di Firenze, infligge alla Soc. Amici della Concordia la punizione sportiva di perdita della gara per 0-6 Amici della Concordia/Aton Green Florence del 3.5.2013, squalifica per UNA ulteriore giornata di campionato il calciatore Palmeri Pierfrancesco, inibisce per mesi UNO il Sig. Di Giuliomaria Alessio quale Dirigente Accompagnatore della societa' ospitante ed infligge alla stessa l'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00).
Ordina non addebitarsi la tassa.
SPONSOR
Eventi Firenze c5
Statistiche Accessi
Oggi | 603 | |
Ieri | 1482 | |
Questa settimana | 2085 | |
Questo mese | 31107 | |
Totali | 3597245 |
You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.