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San Giovanni Calcio a 5 | 0 : | 6 | Lastrigiana |
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18-09-2015 22:00 |
dal C.U. FIGC-CRT n°19 dell'8 ottobre 2015
4.-RECLAMO DELL'A.S.D. LASTRIGIANA AVVERSO REGOLARITA' GARA SAN GIOVANNI CALCIO A 5/LASTRIGIANA DEL 18.9.2015 (3-2).
Reclama l'A.S.D. Lastrigiana contestando la posizione del calciatore Cobaj Ervis nella gara in epigrafe in quanto squalificato.
Il reclamo fondato puo' essere accolto. Rileva il G.S.T. che il giocatore Cobaj Ervis in data 16.4.2015 (v. Com.Uff. n. 55), aveva riportato la squalifica per una giornata effettiva ''per recidivita' in ammonizioni - quarta infrazione'' (gara Futsal Euroflorence/San Giovanni Calcio a 5 del Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C1), sanzione non scontata al momento della gara che ci occupa. L'art. 22 comma 3 e 6 C.G.S. stabilisce che il calciatore, squalificato, deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava, al momento del fatto e che se la squalifica non puo' essere scontata, in tutto o in parte, nella stagione in cui la sanzione e' stata inflitta, questa deve essere scontata, anche per il solo residuo, nella stagione successiva. Il calciatore Cobaj doveva scontare la squalifica nella prima gara ufficiale della propria squadra della serie C1 e il non averlo fatto integra, a carico della societa' A.S.D. San Giovanni Calcio a 5, la violazione dell'art. 17 C.G.S. e la conseguente perdita della gara.
Per questi motivi Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D.Lastrigiana di Lastra a Signa (Firenze) e per l'effetto infligge alla societa' A.S.D. San Giovanni Calcio a 5, la sanzione della perdita della gara San Giovanni Calcio a 5/Lastrigiana (terminata 3-2) del 18.9.2015, con il punteggio di 0-6 e dell'ammenda di 150 euro. Squalifica per UNA ulteriore giornata il calciatore Cobaj Ervis ed infligge l'inibizione per mesi UNO al Dirigente accompagnatore Ufficiale Sig. Bossini Mirco. Ordina non addebitarsi la tassa
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